La Colonia Libera Italiana di Basilea


delle COLONIE LIBERE ITALIANE in SVIZZERA e ASSOCIAZIONI FEDERATE alla F. C. L. I. S.
Art. 1

L'Associazione denominata: Colonia Libera italiana

riunisce le persone che, prescindendo da ogni convinzione politica o confessionale, accettano come valore fondamentale gli ideali di libertà, di giustizia e di pace che hanno animato il Risorgimento italiano e la Resistenza antifascista.

L'Associazione si dichiara fedele alla lettera e allo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, come pure osservante delle leggi del Paese ospitante. Aderisce alla Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLlS), di cui riconosce e ritiene vincolante lo statuto nazionale.

Art. 2

Gli scopi dell'Associazione sono:

a)      appoggiare le politiche d'integrazione e delle pari opportunità, tutelando i legittimi interessi morali e materiali della comunita emigrata; promuovendo attivita sociali, culturali, assistenziali, sportive e ricreative a suo favore;

b)      incoraggiare iniziative per una effettiva e leale cooperazione fra la CLl, gli emigrati e le autorita italiane, le autorita e il popolo svizzeri;

c)       attuare le delibere degli organismi dirigenti della FCLlS.

Art. 3

L'Associazione raggiunge gli scopi di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalita:

a)      collabora con Enti o Organizzazioni nazionali e locali che si occupano di problemi dell'emigrazione e d'immigrazione;

b)      opera nel campo scolastico ed educativo favorendo l'attivita dei Comitati dei Genitori, delle Fondazioni e dei Centri di formazione e ricerca, delle Commissioni consultive miste;

c)       realizza programmi culturali, formativi, ricreativi e di animazione coinvolgendo e sostenendo, anche finanziariamente, le strutture della FCLlS; alimentando la partecipazione alla vita associativa delle donne, dei giovani e degli anziani;

d)      si dà ogni altra struttura o strumento di lavoro atti a perseguire gli scopi statutari.

e)      interviene, in accordo con gli organismi dirigenti della FCLlS, ad avvenimenti di carattere nazionale e/o internazionale.

Art. 4

Gli Organismi statutari dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea Generale degli iscritti o soci.

b) Il Consiglio/Comitato Direttivo.

c) I revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea Generale ordinaria dell'Associazione e convocata, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno, oppure in determinate scadenze legate a particolari eventi comunicati e/o decisi nell' ambito dell'ultima Assemblea generale dei soci o, in casi particolari, quando cause di forza maggiore lo impongano.

All'Assemblea spetta una valutazione complessiva dell'attivita svolta dalla CLl e la definizione di massima del programma per il nuovo anno sociale. Essa elegge il Presidente dell'Associazione, il Consiglio (o Comitato) Direttivo, nonche almeno due revisori dei conti, i quali non possono far parte del Consiglio/Comitato Direttivo. Dietro richiesta e votazione dell'Assemblea, il Presidente puo essere eletto anche nel corso della prima riunione del Consiglio/Comitato Direttivo, in occasione della distribuzione delle cariche sociali.

Alle votazioni dell'Assemblea prendono parte tutti coloro che sono in possesso della tessera della CLI o Associazione federata nell'anno in corso o nell'anno sociale appena terminato. La legalita dell'Assemblea, in prima convocazione, e data dalla presenza del50% piu 1 dei soci aventi diritto di voto.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea si riunisce un'ora dopo e delibera con voto di maggioranza semplice, secondo il numero dei soci presenti.

Art. 6

Le Assemblee Generali straordinarie sono convocate:

a) su decisione di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o

b) su richiesta per iscritto di un quinto dei soci.

 Art. 7

All'Assemblea ordinaria, per il rinnovo delle cariche, il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo si presentano dimissionari. L'Assemblea Generale elegge un Presidente di giomata ed un Verbalista, i quali rimangono in carica per tutta la durata dei lavori dell'assemblea. Tutti i membri dimissionari sono rieleggibili ed il Consiglio/Comitato Direttivo uscente ha facolta di presentare suoi candidati su lista aperta. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Art. 8

Il Consiglio/Comitato Direttivo dell'Associazione e composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Cassiere e/o Amministratore, dai membri, iscritti alla CLI, del Comitato direttivo FCLIS e del Regionale CLI, nonche da un numero di consiglieri che l'assemblea generale degli iscritti ritiene opportuno eleggere.

Art. 9

Il Comitato Direttivo della CLl si riunisce periodicamente e, comunque, almeno una volta al mese, per la verifica dell'andamento dell'attivita sociale ed economica dell'associazione. Puo essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi membri. Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice. 

Art. 10

Le delibere degli Organismi dirigenti della Federazione delle CLl sono impegnative per il Consiglio Direttivo e per tutti gli iscritti all'Associazione federata.

Art. 11

L'Associazione si regge finanziariamente con la parte della quota tessera della FCLlS, decisa nell'ambito delle Conferenze dei Presidenti o dei Congressi della stessa, con introiti prodotti o derivanti dalle varie manifestazioni e attivita locali e/o nazionali, alle quali partecipa direttamente come organizzatrice o coorganizzatrice.

Inoltre, puo trarre sostegno economico da sussidi che possono essere donati da autorita pubbliche o privati cittadini, nonche da attivita commerciali o cooperative di vario genere create con la totale o parziale pertecipazione dell'Associazione stessa.

L'Associazione deve possedere un conto corrente postale e/o bancario, con diritto di firma congiunta a due, un libro mastro/contabile su cui registrare ogni voce di entrate ed uscite.

Il libro mastro (o libro contabile) deve essere sempre aggiornato in modo da poter essere controllato dai Revisori dei conti dell'Associazione e/o dalla FCLlS attraverso il suo Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga necessario, o dietro espressa richiesta di almeno un terzo degli iscritti dell'associazione stessa.

Il singolo socio, che e in regola con l'Associazione, puo, in ogni momento, far richiesta al Consiglio o Comitato direttivo di essere informato sull'andamento economico dell'Associazione, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

Art. 12

La CLI o Associazione federata invia, di norma, alla FCLIS, alla fine dell'anno sociale, il bilancio consuntivo e un breve rapporto dell'attivita svolta e, con scadenze regolari indicate dalle strutture dirigenti della FCLIS (Congresso, Conferenza dei presidenti e delegati e/o Direttivo), comunica i dati sullo stato del tesseramento versando, nei tempi dovuti, le quote tessere spettanti alla Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera.

Art. 13

Il Presidente e il Cassiere/Amministratore, sono responsabili della sana amministrazione dei fondi finanziari e dei beni dell'Associazione. Essi sono responsabili di fronte ai soci, alla Federazione e alla legge, di qualsiasi ammanco o irregolarita accertate nei controlli.

Art. 14

Ogni iscritto all'Associazione che dia adito a recriminazioni per il suo comportamento o compia atti contrari alle norme statutarie, recando danno all'Associazione e al Movimento, puo essere colpito da sanzioni disciplinari e, nei casi piu gravi, e passibile di espulsione immediata dall'Associazione, proposta, dietro l'indicazione di serie motivazioni, da due terzi del Comitato direttivo della CLI.

Il socio ha facolta di ricorrere, contro le misure disciplinari, decise nei suoi confronti dal direttivo dall'Associazione, all'assemblea dei soci e alle istanze dirigenti della FCUS.

Art. 15

Per tutte le questioni non contemplate nel presente Statuto fanno testo: il Codice civile e delle obbligazioni svizzero che definisce diritti e doveri delle associazioni e quanto previsto dallo statuto della Federazione delle Colonie Libere ltaliane in Svizzera.

Art. 16

Gli articoli 1 e 2 del presente statuto sono immutabili. Correzioni o integrazioni degli altri articoli, non in contrasto con lo statuto della FCLIS, possono essere apportate da una maggioranza di due terzi dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, dei soci della CLI.

  

Composizione, validita ed entrata in vigore dello statuto:

 

Il presente statuto e composto da 16 Articoli, abroga e sostituisce tutti i precedenti statuti ed e stato approvato dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti e Delegati della FCLIS, svoltasi a Zurigo il 13.11.2005. E' stato approvato, con ratifica definitiva dell'assemblea generale dei soci, della CLI/ Ass. federata di

..................           in data:  .............................................

 

 Entra in vigore il giomo successivo alla data della sua approvazione definitiva.

   

Luogo e data:                           Il verbalista                      Il presidente


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